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Assenze per malattia: riassumiamo le regole!
attenzione all'indirizzo per la reperibilità
Visita di controllo. Si perde l'indennità di malattia se nel certificato medico non è indicato correttamente l'indirizzo di reperibilità.
Con messaggio del 9 ottobre 2009 l'INPS fornisce precisazioni sulle modalità sanzionatorie in caso di assenza, causa indirizzo di reperibilità mancante, inesatto o incompleto, del lavoratore in malattia alla visita di controllo del medico INPS.
La normativa a tal proposito non è chiara e indica come conseguenza la perdita dell'indennità di malattia finché non venga apportato correttamente l'indirizzo di reperibilità (senza specificare da quando vada applicata tale sanzione); alcune sedi INPS finora hanno agito sull'intero periodo di malattia, altre si sono limitate al certificato oggetto di visita medica di controllo.
La costante giurisprudenza di Cassazione indica l'indirizzo di reperibilità come requisito essenziale della certificazione di malattia, in quanto elemento necessario per l'effettuazione di eventuali visite di controllo. La mancanza, l'inesattezza o l'incompletezza di tale requisito comportano la perdita della prestazione previdenziale per l'intero periodo di malattia o per tutte le giornate attestate da una certificazione priva dell'indirizzo di reperibilità esatto.
L'INPS per parte sua, con il messaggio in allegato, dispone che si possa giustificare il lavoratore in malattia nel caso in cui l'indirizzo insufficiente coincide con quello riportato nel certificato di residenza, ove si tratti di prima malattia, con l'avvertenza che le prossime certificazioni dovranno assolutamente indicare l'indirizzo di reperibilità esatto.
L'Istituto chiarisce anche che la sanzione non può “essere limitata al singolo certificato oggetto di visita medica di controllo se anche i precedenti manchino dello stesso requisito essenziale”.
Per quanto superfluo si ricorda che, il lavoratore ammalato deve osservare scrupolosamente le seguenti norme:
• avvisare l'azienda entro il primo giorno d’assenza;
• inviare, entro il secondo giorno e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato medico all'azienda (il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro il certificato recante la prognosi, ovvero la durata della malattia, mentre il modulo recante anche la diagnosi deve essere trattenuto dal lavoratore medesimo in quanto la diagnosi è un dato sanitario riservato non di competenza del datore di lavoro);
• nel caso di proseguimento della malattia, avvisare l’azienda entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo di malattia ed inviare, entro il secondo giorno e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato medico;
• inoltre il lavoratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'azienda e alla competente sezione territoriale dell’INPS, l'eventuale diverso domicilio presso il quale si trovi durante il periodo di assenza per malattia. Ciò anche al fine di eventuali controlli che l'azienda può richiedere all'Istituto previdenziale, o che lo stesso disponga, durante le fasce orarie;
• il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, comprese le domeniche e i giorni festivi (art. 4, D.M. 15.7.1986), a meno che non sussista un giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità.
In proposito citiamo una sentenza di Cassazione del 2004 (n. 22065) che sostiene che l’assenza del lavoratore alla visita di controllo può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità (sentenza cassazione n. 22065 del 23 novembre 2004).
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