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Decorrenza dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 37).
Modificato l’articolo 12, comma 5 del decreto legge 78/2010, che riguarda l’applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette “finestre”), per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei limiti di 10mila soggetti beneficiari. Tra i beneficiari della disposizione (lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità), vengono ricompresi oltre quelli indicati al comma 2, anche quelli indicati al comma 1 dell’articolo 7 della legge 223/1991. Inoltre il ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Il prolungamento avviene per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la data computata sulla base delle norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto 78/2010 e quella computata sulla base dell’articolo 12 del decreto n. 78. L’intervento avviene nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione e in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto al primo periodo dell’articolo 12, comma 5 (ossia oltre il tetto dei 10mila beneficiari).
Detassazione premi di produttività (articolo 1, comma 47).
Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008) in base al quale il lavoratore dipendente può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (10%) in luogo dell’Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. L’agevolazione per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 prevede già anche uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili. La proroga 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro e comunque su un ammontare non superiore a 6mila euro. Se il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo per il 2011 è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010, il lavoratore deve presentare una attestazione ad hoc del possesso del requisito reddituale. Lo stanziamento previsto nel 2011 è di 60 milioni di euro.
Assenze per malattia: riassumiamo le regole!
Si perde l'indennità di malattia se non è corretto l'indirizzo di reperibilità.
Con messaggio del 9 ottobre 2009 l'INPS fornisce precisazioni sulle modalità sanzionatorie in caso di assenza, causa indirizzo di reperibilità mancante, inesatto o incompleto, del lavoratore in malattia alla visita di controllo del medico INPS.
La normativa a tal proposito non è chiara e indica come conseguenza la perdita dell'indennità di malattia finché non venga apportato correttamente l'indirizzo di reperibilità (senza specificare da quando vada applicata tale sanzione); alcune sedi INPS finora hanno agito sull'intero periodo di malattia, altre si sono limitate al certificato oggetto di visita medica di controllo.
La costante giurisprudenza di Cassazione indica l'indirizzo di reperibilità come requisito essenziale della certificazione di malattia, in quanto elemento necessario per l'effettuazione di eventuali visite di controllo. La mancanza, l'inesattezza o l'incompletezza di tale requisito comportano la perdita della prestazione previdenziale per l'intero periodo di malattia o per tutte le giornate attestate da una certificazione priva dell'indirizzo di reperibilità esatto.
L'INPS per parte sua, con il messaggio in allegato, dispone che si possa giustificare il lavoratore in malattia nel caso in cui l'indirizzo insufficiente coincide con quello riportato nel certificato di residenza, ove si tratti di prima malattia, con l'avvertenza che le prossime certificazioni dovranno assolutamente indicare l'indirizzo di reperibilità esatto.
L'Istituto chiarisce anche che la sanzione non può “essere limitata al singolo certificato oggetto di visita medica di controllo se anche i precedenti manchino dello stesso requisito essenziale”.
Per quanto superfluo si ricorda che, il lavoratore ammalato deve osservare scrupolosamente le seguenti norme:
• avvisare l'azienda entro il primo giorno d’assenza;
• inviare, entro il secondo giorno e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato medico all'azienda (il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro il certificato recante la prognosi, ovvero la durata della malattia, mentre il modulo recante anche la diagnosi deve essere trattenuto dal lavoratore medesimo in quanto la diagnosi è un dato sanitario riservato non di competenza del datore di lavoro);
• nel caso di proseguimento della malattia, avvisare l’azienda entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo di malattia ed inviare, entro il secondo giorno e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato medico;
• inoltre il lavoratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'azienda e alla competente sezione territoriale dell’INPS, l'eventuale diverso domicilio presso il quale si trovi durante il periodo di assenza per malattia. Ciò anche al fine di eventuali controlli che l'azienda può richiedere all'Istituto previdenziale, o che lo stesso disponga, durante le fasce orarie;
• il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, comprese le domeniche e i giorni festivi (art. 4, D.M. 15.7.1986), a meno che non sussista un giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità.
In proposito citiamo una sentenza di Cassazione del 2004 (n. 22065) che sostiene che l’assenza del lavoratore alla visita di controllo può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità (sentenza cassazione n. 22065 del 23 novembre 2004).
Maternità ed apprendistato
L'Inps, con il messaggio n. 6827 del 9 marzo 2010, precisa che in caso di periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità/paternità (T.u. maternità, Decreto legislativo n. 151/2001) fruiti durante il periodo di apprendistato, il contratto subisce uno slittamento.
Cioè, si avrà un prolungamento della data di scadenza del contratto di durata pari a quella della sospensione dal lavoro.
Secondo l' Inps, il motivo dello slittamento è da ritrovare nella natura stessa del contratto che è a causa mista e dà, quindi, molta rilevanza all'elemento formativo.
Pertanto, nel caso di fruizione di periodi di astensione obbligatoria/facoltativa dal lavoro, la formazione non potrebbe risultare completa, in quanto il contratto verrebbe ad avere una durata inferiore di quella prevista inizialmente.
Da qui, la necessità dello slittamento, che interesserà anche gli obblighi contributivi.
MADRE CASALINGA E PADRE LAVORATORE: permessi
L'INPS alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, aggiorna le proprie istruzioni in merito ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga e padre dipendente.
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, il padre dipendente potrà fruire dei riposi giornalieri disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001 nei limiti di due ore o di un'ora al giorno entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
I permessi potranno essere utilizzati a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge, vale a dire successivamente ai 3 mesi dopo il parto.
In caso di parto plurimo sempre nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi.
C'è comunque un limite per il godimento dei permessi.
Il padre lavoratore può beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del 1° anno di vita del bambino o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato; se tale limite non viene rispettato, il padre non potrà recuperare in nessun modo le ore di riposo precedentemente non godute.
L'INPS ha previsto la possibilità per il padre dipendente di chiedere al datore di lavoro e all'Istituto stesso la conversione, nei limiti temporali previsti, del titolo giustificativo delle eventuali assenze fruite in conto permessi o ferie in riposi giornalieri goduti.
In tal modo il lavoratore godrà del trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri e avrà il ripristino del monte ore di ferie o permessi retribuiti a suo tempo richiesti e goduti.
L'istanza per la fruizione dei permessi dovrà essere presentata sia all'INPS che al datore di lavoro allegando la necessaria documentazione corredata del certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità.Le sedi INCA sono a disposizione.
Inidoneità fisica e licenziamento
Con sentenza n. 21710 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro prima di licenziare un lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, deve accertare se quest'ultimo è in grado di svolgere mansioni diverse e di pari livello. La mancata verifica comporta l'illegittimità del licenziamento e la reintegra del lavoratore.
Assistenza al coniuge con grave handicap
la sentenza 158 del 2007 sancisce che da oggi in poi è possibile assistere il coniuge gravemente handicappato con congedo retribuito sino a 2 anni. Finora potevano usufruire di questo congedo solo i lavoratori che dovevano assistere i figli ex art. 42 Dgls 151/2001 in contrasto con le norme del Codice Civile che individuano nel coniuge la prima persona tenuta a fornire al consorte assistenza morale e materiale
Congedo Straordinario per gravi patologie
Il congedo può essere richiesto non solo dai malati oncologici ma da tutti i lavoratori con invalidità civile accertata superiore al 50% e con necessità di cure.
Il lavoratore deve allegare alla domanda al datore di lavoro:
1)il riconoscimento da parte della ASL competente della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
2)l’autorizzazione alle cure da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica, che attesti anche la connessione tra l’infermità e le cure richieste.
Il Ministero conferma il diritto all’indennità economica a carico del datore di lavoro – e non dell’INPS - per un periodo massimo di 30 giorni. La fruizione dei 30 giorni per cura in questi casi non concorre al superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia (comporto).
Congedo flessibile per maternità: chiarimento dall'Inps
Come sapete le flessibilità prevede che la lavoratrice possa anche lavorare l'8° mese di gravidanza ed usufruire del relativo congedo dopo il parto. A condizione che il ginecologo del S.S.N. certifichi che ciò non sia dannoso alla salute della gestante e del nascituro. L'Inps accetterà le domande a condizione che questa certificazione sia datata entro la fine del 7° mese, dovendo la lavoratrice dimostrare di poter proseguire il lavoro oltre il periodo di interdizione obbligatoria prima che questo abbia inizio. Le lavoratrici interessate, specialmente quelle del pubblico impiego, devono far pervenire le richieste e la documentazione sanitaria prima della fine del 7° mese di gravidanza
Infortunio in itinere
il 18 luglio scorso, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che una pausa prolungata effettuata durante il percorso posto di lavoro-abitazione, non dà diritto alla risarcibilità di un eventuale successivo infortunio.
La Corte ha respinto la richiesta di indennizzo di un lavoratore che aveva subito un incidente stradale rientrando alla propria abitazione dopo essersi fermato per circa mezz'ora in un bar.
A seguito di questa sentenza la Suprema Corte ha definito quali siano le brevi pause nel tragitto da casa al lavoro che possono dar luogo all'indennizzo: breve riposo durante il percorso, necessità fisiologiche e brevi soste voluttuarie di pochi minuti, che non modificano le condizioni di rischio.
Assistenza al coniuge con grave handicap
Anche se l'ernia del disco del tratto lombare è una malattia piuttosto frequente tra tutta la popolazione, questa patologia colpisce in misura significativa alcune categorie di lavoratori che effettuano movimentazione manuale di carichi o che sono esposti a vibrazioni generati da mezzi quali ruspe, pale e mezzi consimili. Per movimentazione si deve intendere sia i gesti di sollevamento compiuti con le braccia, sia quelle attività che costringono i lavoratori a spingere carrelli. In genere i magazzinieri sono le persone che corrono maggiori rischi in materia, anche perché lavorano a ritmo sostenuto per scaricare i camion nel minor tempo possibile.
Questa patologia è stata finalmente inserita nelle nuove tabelle delle malattie professionali. Chi ne è affetto per le cause già spiegate, può rivolgersi al patronato Inca per la necessaria assistenza.
Invalidi civili minorenni
L’indennità di frequenza è una prestazione a sostegno delle famiglie dei minori invalidi che frequentano centri di riabilitazione o formazione professionale, scuole pubbliche o private fin dall’asilo nido.
Si tratta, pertanto, di una prestazione che viene erogata per un tempo determinato, relativo al solo periodo di frequenza di centri o scuole.
La Cassazione, in base a elementi di diritto, stabilisce con sentenza dell'aprile 2008 che le mensilità di frequenza riconosciute nel corso dell'anno, maturano anche una corrispondente tredicesima.
Ad esempio ad un minore invalido che, per l'anno 2008, ha frequentato la scuola per 10 mesi, verranno riconosciuti 10 mesi di indennità del valore di 246,73 euro mensili con relativa tredicesima, frazionata per 10 mesi sui dodici annui, per un valore di 205,60 euro.
Tunnel carpale
Il tunnel carpale è una malattia che colpisce i lavoratori e le lavoratrici che sono costretti a compiere movimenti ripetuti (con o senza forza del polso). Il tessile è considerato uno dei settori dove si verifica il maggior numero di casi di questa patologia (stiratura, tessitura, filatura e altri segmenti), insieme alla fabbricazione di scarpe, alla produzione di divani, alla lavorazione della carne e dei salumi, alla produzione di piastrelle, al confezionamento della frutta. Le nuove tabelle delle malattie professionali sono state approvate dal precedente governo di centro-sinistra che ha finalmente riconosciuto l'origine professionale di questa malattia. Questo aiuta notevolmente l'azione di tutela per difendere la salute di questi lavoratori. Allo stesso tempo, il riconoscimento della malattia professionale consente ai Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori di chiedere misure più efficaci per la prevenzione dei rischi.
contratti a progetto: “una tantum” per fine attività lavorativa
Il Patronato INCA/CGIL informa che i collaboratori a progetto iscritti all’INPS possono avere diritto ad una indennità economica (per il 2009 l’importo è il 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008) in presenza di “fine lavoro”.
I requisiti previsti dalla legge sono particolarmente complessi e sono previsti termini molto ridotti per l’inoltro delle domande: i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 30 maggio 2009 devono presentare la domanda entro il 30 giugno 2009, in caso di fine lavoro successiva il termine per la domanda è di 30 giorni dalla data dell’evento.
Il Patronato INCA ti offre gratuitamente la propria consulenza per informazioni in merito e per la preparazione e l’inoltro della specifica domanda.